Condizioni generali di contratto
Art. 1 Ambito di applicazione L'esecuzione di un ordine avviene secondo le seguenti condizioni del gruppo professionale dei trasporti di mobili dell'Associazione Svizzera dei Veicoli Utilitari ASTAG, salvo disposizioni legali imperative contrarie.
Le condizioni si basano sulle disposizioni del Codice delle Obbligazioni Svizzero (CO) nonché sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea riguardante il trasporto di merci e persone per ferrovia e strada (AS 2002, 1649).
Le condizioni generali hanno lo scopo di integrare le disposizioni legali. Qualsiasi accordo che deroghi a queste condizioni deve essere stipulato per iscritto.
Art. 2 Disposizioni generali L'ordine deve contenere tutte le informazioni necessarie per la sua corretta esecuzione, comprese le indicazioni relative alle merci regolamentate (ad es. merci pericolose) e quelle che richiedono un trattamento speciale.
Il trasportatore esamina attentamente l'ordine affidatogli, ma non è obbligato a verificare il contenuto dei contenitori o delle spedizioni, né a effettuare controlli di peso o dimensioni. In caso di dubbi, il trasportatore cercherà di ottenere chiarimenti dal committente nel più breve tempo possibile.
Lo spazio di carico eccedente il volume concordato con il committente rimane a disposizione del trasportatore. Quest'ultimo ha il diritto di affidare l'esecuzione dell'ordine a un altro trasportatore.
Art. 3 Accettazione del trasporto Ogni ordine presuppone che possa essere eseguito in condizioni normali. Le strade principali, nonché le vie e i sentieri che conducono alle abitazioni dove avvengono il carico e lo scarico, devono essere accessibili ai veicoli di trasporto. Per giardini e ostacoli simili, una distanza massima di 15 metri tra il veicolo e l'ingresso della casa è considerata normale. I corridoi, le scale, ecc., devono consentire un trasporto senza difficoltà.
Inoltre, l'esecuzione del trasporto deve essere conforme alle disposizioni amministrative in vigore. In tutti gli altri casi, il prezzo del trasloco sarà aumentato in base agli sforzi supplementari richiesti.
Art. 4 Obblighi del trasportatore Il trasportatore è tenuto a mettere a disposizione il mezzo di trasporto necessario alla data concordata. Esegue l'ordine conformemente al contratto e con la dovuta diligenza. La consegna delle merci deve avvenire immediatamente dopo l'arrivo del trasporto o secondo accordo.
Art. 5 Obblighi del committente Il committente deve garantire un imballaggio adeguato. Deve fornire a Move Swiss Group l'indirizzo del destinatario, il luogo di consegna e le condizioni locali in tempo utile.
Il committente è tenuto a informare Move Swiss Group sulla specifica natura delle merci trasportate e sulla loro sensibilità ai danni. Deve garantire che le operazioni di trasporto, carico e scarico possano iniziare all'orario concordato.
Salvo diverso accordo, la fornitura di tutti i documenti, autorizzazioni e dispositivi di sicurezza necessari per l'esecuzione del trasporto è a carico del committente.
Il committente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni relative alle merci trasportate e assume l'intera responsabilità in caso di controversia con le dogane, le autorità ferroviarie o altre istanze.
Deve inoltre garantire l'ottenimento dei documenti doganali richiesti e assicurarne l'esattezza. I ritardi e le negoziazioni particolari con le autorità doganali devono essere compensati a Move Swiss Group.
Art. 6 Prezzi Il prezzo è calcolato in base all'impegno richiesto o in modo forfettario. Salvo diverso accordo, i seguenti servizi non sono inclusi nel prezzo:
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Imballaggio e disimballaggio dei beni,
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Trasporto speciale del materiale di imballaggio,
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Smontaggio e rimontaggio di mobili complessi,
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Trasporto di oggetti pesanti,
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Rimozione e installazione di oggetti fissati alle pareti (specchi, lampade, tende, ecc.),
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Supplementi dovuti a difficoltà di accesso,
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Tasse doganali e spese accessorie.
Art. 7 Pagamento I traslochi devono essere pagati in contanti o tramite bonifico bancario. Il prezzo del trasporto è dovuto prima dello scarico. Per i trasporti internazionali è richiesto il pagamento anticipato.
Art. 8 Annullamento o modifica L'annullamento di un ordine in corso comporta un'indennità per Move Swiss Group.
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Annullamento meno di 14 giorni prima della data: 30% dell'importo.
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Annullamento meno di 48 ore prima della data: 80% dell'importo.
Art. 9 Diritto di ritenzione Se il trasporto non è pagato, Move Swiss Group può trattenere le merci fino al pagamento o depositarle a spese del committente.
Art. 10 Responsabilità Move Swiss Group è responsabile solo per i danni derivanti dalla negligenza del suo personale. La responsabilità è limitata al valore reale dei beni.
Art. 12 Assicurazione Il committente può richiedere un'assicurazione aggiuntiva a pagamento.
Art. 14 Foro competente e diritto applicabile Qualsiasi controversia è regolata dal diritto svizzero ed è sottoposta ai tribunali della sede di Move Swiss Group.